Articolo II (significato di genocidio)
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
(a) Uccidere membri del gruppo;
(b) Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
(c) Sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, in tutto o in parte;
(d) Imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
(e) Trasferire forzatamente bambini del gruppo a un altro gruppo.