Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948)

Articolo II (significato di genocidio)

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

(a) Uccidere membri del gruppo;

(b) Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;

(c) Sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, in tutto o in parte;

(d) Imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;

(e) Trasferire forzatamente bambini del gruppo a un altro gruppo.

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